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Le ultime notizie

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📅 Scadenze fiscali 2026: tutte le date da ricordare

Il calendario fiscale 2026 comprende numerosi adempimenti per privati, professionisti, imprese e agenti di commercio. Conoscere e rispettare le scadenze è fondamentale per evitare sanzioni e interessi.

Di seguito trovi il calendario completo e aggiornato, con tutte le principali scadenze fiscali e contributive.


🧾 Gennaio 2026

  • 16 gennaio
    • IVA mensile (dicembre 2025)
    • Ritenute d’acconto
    • Contributi INPS dipendenti

🧾 Febbraio 2026

  • 16 febbraio
    • IVA mensile (gennaio)
    • Ritenute e contributi
  • 20 febbraio
    • Contributi Fondazione Enasarco (4° trimestre 2025)
  • 28 febbraio
    • Consegna Certificazione Unica (CU)
    • Invio LIPE 4° trimestre 2025

🧾 Marzo 2026

  • 2 marzo
    • Imposta di bollo fatture elettroniche (4° trimestre 2025)
  • 16 marzo
    • IVA mensile (febbraio)
    • Invio CU all’Agenzia delle Entrate

🧾 Aprile 2026

  • 16 aprile
    • IVA mensile (marzo)
  • 30 aprile
    • Dichiarazione IVA annuale

🧾 Maggio 2026

  • 16 maggio
    • IVA mensile (aprile)
    • 1ª rata contributi INPS fissi artigiani e commercianti
  • 20 maggio
    • Contributi Enasarco (1° trimestre 2026)
  • 31 maggio
    • LIPE 1° trimestre 2026
    • Imposta di bollo fatture elettroniche (1° trimestre 2026)

🧾 Giugno 2026

  • 16 giugno
    • IMU prima rata
  • 30 giugno
    • Versamento saldo imposte 2025 + primo acconto 2026:
      • IRPEF
      • IRES
      • IRAP
      • Addizionali
      • Cedolare secca
    • Contributi INPS:
      • Artigiani e commercianti → eccedenza minimale (saldo 2025 + primo acconto 2026)
      • INPS Gestione separata → saldo 2025 + primo acconto 2026

👉 Possibile versamento:

  • entro 30 luglio 2026 con maggiorazione dello 0,40%

🧾 Luglio 2026

  • 16 luglio
    • IVA mensile (giugno)
  • 30 luglio
    • versamento imposte da dichiarazione dei redditi con maggiorzione dello 0,40%

🧾 Agosto 2026

  • 20 agosto
    • 2ª rata contributi INPS fissi artigiani e commercianti (slittamento feriale)
    • Contributi Enasarco (2° trimestre 2026)

🧾 Settembre 2026

  • 16 settembre
    • IVA mensile (agosto)
  • 30 settembre
    • LIPE 2° trimestre 2026
    • Imposta di bollo fatture elettroniche (2° trimestre 2026)
    • Invio dichiarazione 730/2026

🧾 Ottobre 2026

  • 16 ottobre
    • IVA mensile (settembre)
  • 31 ottobre
    • Modello 770
    • Modello Redditi PF, SC, SP e ENC (slitta al 2 novembre)

🧾 Novembre 2026

  • 16 novembre
    • IVA mensile (ottobre)
    • 3ª rata contributi INPS fissi artigiani e commercianti
  • 20 novembre
    • Contributi Enasarco (3° trimestre 2026)
  • 30 novembre
    • Secondo acconto imposte 2026
    • LIPE 3° trimestre 2026
    • Imposta di bollo fatture elettroniche (3° trimestre 2026)
    • Contributi INPS:
      • Artigiani e commercianti → secondo acconto eccedenza
      • Gestione separata → secondo acconto

🧾 Dicembre 2026

  • 16 dicembre
    • IVA mensile (novembre)
    • Saldo IMU
  • 27 dicembre
    • Acconto IVA

🚨 Attenzione alle proroghe

Le scadenze possono variare in base a modifiche normative o proroghe dell’Agenzia delle Entrate.

La verifica della commercialità per l’ASD iscritta al RUNTS

In caso di iscrizione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è necessario valutare attentamente la natura dell’attività svolta al fine di determinarne il carattere commerciale o non commerciale.

L’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è qualificata come attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t), del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), a condizione che lo statuto dell’ente sia conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e alla normativa della riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021). In tal modo, l’ente può assumere e mantenere la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e, al contempo, di ASD.

Ai fini fiscali, la verifica della natura commerciale o non commerciale dell’attività assume un ruolo centrale. In particolare, trovano applicazione i criteri previsti dall’art. 79, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 117/2017, che introducono il cosiddetto “test di non commercialità”.

Le attività di interesse generale — come i corsi sportivi rivolti agli associati — si considerano non commerciali qualora i corrispettivi specifici percepiti non superino i costi effettivi sostenuti per la loro realizzazione. È tuttavia prevista una soglia di tolleranza, che consente un margine positivo fino al 6% dei costi, per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi.

Qualora tali limiti vengano superati, i corrispettivi specifici assumono natura commerciale, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di determinazione del reddito (IRES/IRPEF) e dell’IVA.

Solo in caso di mancato rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 2-bis trova applicazione il comma 5 dell’art. 79, che qualifica direttamente come commerciali le attività svolte.

Resta ferma, qualora ne ricorrano i presupposti, la possibilità di applicare il regime forfettario previsto dall’art. 80 del Codice del Terzo Settore.

Ilsole24 30/03/2026